Il Fondo garanzia prima casa diventa selettivo

fondo garanzia prima casa diventa selettivo

Dal momento che s’intende accedere a un mutuo prima casa, intesa come abitazione principale, è necessario presentare all’istituto di credito erogante tutto le garanzie richieste per evitare che la domanda venga respinta e diventi impossibile procedere con la compravendita. A tal proposito, alcune categorie di persone risultano essere da sempre penalizzate, in quanto hanno redditi bassi, molte spese e non possono contare su nessuno disposto a fare da garante sul prestito necessario. Vediamo in cosa consiste il Fondo Garanzia Prima Casa, la vera soluzione per coloro che non hanno a disposizione molta liquidità.

Che cos’è il Fondo Garanzia Prima Casa

Istituito nell’anno 2014 con il fine di agevolare le famiglie all’accesso ai mutui, il Fondo Garanzia Prima Casa ha introdotto una novità che era impensabile fino a quel momento; infatti, coloro che ne usufruiscono possono contare sull’aiuto concreto dello Stato italiano. Chiariamo subito che non si parla di un prestito a fondo perduto e neppure di una somma soggetta a tassi agevolati; in questo caso lo Stato diventa garante per il cittadino al posto di un altro soggetto privato. In pratica, dal momento che la parte mutuataria non è in grado di pagare le rate di un mutuo, lo Stato interviene in suo aiuto corrispondendo quanto dovuto alla Banca erogante.

Le condizioni per accedere al Fondo Garanzia Prima Casa

Il Fondo Garanzia Prima Casa è un’interessante opportunità che si rivolge solamente agli aventi diritto, così come stabilisce una precisa normativa (Legge 104/02), modificata con la successiva Legge 147/13 e quindi attraverso la recente Legge 126/20 redatta il giorno 13 Ottobre, che seleziona ulteriormente le persone che possono accedervi. I soggetti interessati al Fondo diventano così i seguenti:

– coppie coniugate o coppie di fatto costituite da almeno 2 anni (anche da soggetti omosessuali), dove uno dei componenti abbia un’età anagrafica inferiore ai 35 anni;
– famiglie composte da un solo genitore con figli minorenni a carico;
– conduttori (affittuari) di alloggi appartenenti agli Istituti Autonomi Case Popolari (I.A.C.P.);
– soggetti con età anagrafica inferiore ai 35 anni e titolari di un rapporto di lavoro atipico, come indicato dalla Legge 28/12 all’articolo 1

Cosa copre il Fondo Garanzia Prima Casa

Il Fondo è in grado di offrire una garanzia su tutti i finanziamenti ipotecari fino a un ammontare di 20 miliardi di euro; ogni avente diritto può beneficiare di una copertura pari al 50% della quota capitale, con l’esclusione totale della quota interessi. Quanto affermato sintetizza brevemente in che modo lo Stato si faccia garante della parte mutuataria nei casi elencati; in pratica, mentre un normale garante privato copre interamente la rata di un mutuo in caso di necessità e può accordarsi con il debitore come meglio crede, lo Stato interviene in misura parziale e unicamente sulla parte di rata relativa al capitale investito (quota capitale). Considerando quindi un piano di ammortamento classico, all’inizio del mutuo la garanzia si riferisce a una parte della rata particolarmente esigua, per aumentare progressivamente negli anni successivi più prossimi al termine del contratto.
Inoltre, è doveroso puntualizzare che l’intervento dello Stato si concretizza tramite l’iniziativa della Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.a.), una società privata che provvede a versare la parte di rate non pagate in caso d’inadempienza del debitore; successivamente, il mutuatario sarà tenuto a corrispondere quanto pagato dallo Stato comprensivo di spese e interessi. Insomma, lo Stato garantisce una parte di mutuo, ma pretende il rimborso integrale delle spese sostenute, al contrario di quanto accade con l’ausilio di un garante privato, che si accolla interamente tutti gli oneri.

Limiti di erogazione del Fondo Garanzia Prima Casa

Oltre a essere riservato a una ristretta cerchia di persone che hanno palese difficoltà di accesso al mutuo, il Fondo presenta ulteriori limiti di carattere tecnico, esattamente i seguenti:

– l’ammontare del prestito concesso non deve superare in nessun caso i 250 mila euro;
– l’immobile oggetto della compravendita non deve appartenere alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili)A8 (ville indipendenti) o A9 (castelli o residenze di valore storico); in pratica non deve essere un bene di lusso.

Il Fondo garanzia prima casa diventa selettivo
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