Il contratto di mutuo come funziona

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Il contratto di mutuo è disciplinato dall’art. 1813 del codice civile ed è uno dei principali contratti di prestito. I soggetti tra cui intercorre l’obbligazione prendono il nome di mutuatario, colui che richiede il denaro e mutuante, chi invece lo fornisce. Quello di mutuo è un contratto ad effetti reali perciò si perfeziona nel momento in cui la somma di denaro prestabilita è consegnata nelle mani del mutuatario. Inoltre, l’art. 1815 evidenzia il fatto che il contratto di mutuo è un contratto a titolo oneroso pertanto il mutuatario si impegna a restituire oltre alla somma anche gli interessi derivanti dalla stessa a meno che le parti non stabiliscano diversamente gli effetti del proprio mutuo. Quando il mutuo viene concesso per l’acquisto di un immobile è di solito accompagnato da una garanzia, detta appunto ipoteca sull’immobile stesso e prende il nome di mutuo ipotecario. Nella maggior parte dei casi le condizioni del mutuo fondiario vengono stabilite dal Testo Unico Bancario che prevede la somma massima che è possibile erogare al soggetto richiedente in base alle garanzie e al valore degli immobili soggetti ad ipoteca.

La scrittura del contratto

Per sottoscrivere un contratto di muto in genere bisogna comparire innanzi ad un notaio e il documento si compone di tre parti: comparsa, premessa e corpo.

  • Nella comparsa vengono indicati gli elementi essenziali che la legge richiede per la validità del contratto e dunque il nome del notaio, data, iscrizione al ruolo e generalità delle parti. Anche eventuali terzi che intervengono nel contratto devono essere menzionati in questa parte.
  • C’è poi la premessa che contiene le norme che verranno applicate alla tipologia di contratto sottoscritto
  • infine il corpo dove sono indicati tutti quegli elementi che possono essere rilevanti ai fini della sottoscrizione del contratto. Il regime fiscale a cui il contratto è sottoposto, un eventuale anticipo, le spese sostenute ma anche l’oggetto del contratto.

Tutte le condizioni che andranno a regolare lo svolgimento del rapporto obbligatorio devono essere contenute nel documento sottoscritto e avranno valenza fino all’estinzione dell’obbligazione.

L’atto unico nel contratto di mutuo


La particolarità che permette di contraddistinguere gran parte dei contratti di mutuo è il fatto che nonostante sia il mutuatario a richiedere una somma di denaro, il più delle volte è la banca a riceverla per l’acquisto di un immobile. Per questo motivo, nella sottoscrizione del contratto è indispensabile inserire un atto che tuteli in qualche modo la banca. Questo non avviene quando il mutuo si sottoscrive per ottenere liquidità, ma si tratta di una minoranza di casi. Per questo motivo in passato veniva sottoscritto il cosiddetto atto doppio mentre oggi, per semplificare la procedura lo schema contrattuale prevede l’atto unico. Questo prevede tutele per la banca prima ancora della sottoscrizione dell’ipoteca, il contratto si perfeziona dunque non appena verrà svincolato il deposito cauzionale.

La figura del notaio


Il contratto di mutuo previsto dalla legge deve essere sottoscritto in forma di atto pubblico e dunque dinnanzi ad un notaio per avere validità. Quest’ultimo deve essere imparziale e pertanto non potrà esprimersi per quanto riguarda le condizioni dello stesso essendo la volontà delle parti libera. Il lavoro del notaio si svolge per gradi, in primis fornisce all’istituto di credito una relazione notarile specificando che il bene da sottoporre ad ipoteca è privo di vincoli. Non appena la banca avrà deliberato, il notaio potrà prevedere la redazione del contratto ed in seguito assiste le parti per il rogito. Se non diversamente previsto è l’acquirente a dover sostenere le spese per l’acquisto e dunque anche quelle relative alla redazione degli atti da parte del notaio.

Il contratto di mutuo come funziona
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